Griglia Comportamento a.s. 2024-2025
Nel pieno rispetto del D.M. 16 gennaio 2009, n.5, nonché del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, la presente griglia sarà utilizzata da ogni consiglio di classe, nella propria autonomia deliberativa, ai fini della determinazione del voto di Comportamento degli alunni, eccezion fatta per i casi ai quali si debba applicare la disciplina di cui all’art. 7, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, cit. (la valutazione del comportamento con voto inferiore ai sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell’art. 2 del decretolegge, dei comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell’art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni). La valutazione del comportamento inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi (art. 2, comma 3, del decreto-legge 1settembre 2008 n. 137, convertito dalla Legge 30 ottobre 2008, n.169).
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà alla valutazione di quegli studenti per i quali sia stato accertato il possesso dei requisiti di cui all’art. 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 ([…] ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il
mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo).
La frequenza rappresenta un requisito imprescindibile ai fine della validità dell’anno scolastico, rispetto al quadro orario annuale personalizzato.
Di seguito è riassunto il quadro del limite massimo di assenze consentito:
Le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate incidono nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate. Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.
Soprattutto per il primo biennio è necessario considerare le seguenti eccezionali e motivate condizioni nelle quali potrebbero trovarsi gli studenti costretti all’obbligo scolastico:
- Assenze giustificate per gravi patologie
- Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
- Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità
- Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta il giorno stesso del rientro a scuola
- Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati
- Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI
- Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza
- Assenze per terapie mediche certificate
Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, comma 15, non saranno computati, ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento, i ritardi e le uscite anticipate per cui sia stata esibita giustificazione con certificato medico.
Gli ambiti ricadenti nella valutazione di cui alla presente griglia sono normati dal Regolamento d’Istituto.